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Ordinanza — n. 10976/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10976/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIMA LUCKY nato a DELTA STATE( NIGERIA) il 24/04/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; I R.G. n. 27560/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le quali nella specie non possono essere riconosciute le invocate attenuante (cfr., pagg. 2- 3 sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento alle vittime di reati riesame dell'entità pena sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIMA LUCKY nato a DELTA STATE( NIGERIA) il 24/04/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; I R.G. n. 27560/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le quali nella specie non possono essere riconosciute le invocate attenuante (cfr., pagg. 2- 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.