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Ordinanza — n. 10975/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to apply statutory mitigation due to lack of qualifying circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the requested mitigation under Article 385 of the Penal Code could not be applied in this specific instance. The appellant argued for leniency based on the statutory provision, but the lower court correctly determined that the necessary conditions for such an aggravating circumstance were absent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The court must strictly verify the factual prerequisites for statutory mitigation, and the absence of qualifying circumstances renders the request for leniency inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Statutory Mitigation Article 385 Penal Code Inadmissible Appeal Court of Cassazione allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
27542/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
27542/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTONE MICHELE nato a TORINO il 18/07/1970 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27542/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le quali nella specie non può essere configurata l'invocata attenuante (cfr., pag. 3. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.