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Ordinanza — n. 10974/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it requests a new fact evaluation rather than correcting legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction but failed to identify specific legal errors, instead requesting a complete re-evaluation of evidence and facts. The court ruled that such a request exceeds the scope of appellate review, which is limited to correcting legal mistakes, not re-examining the factual basis of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not point to specific legal errors in the contested judgment but instead requests a new assessment of facts and evidence, as the appellate court's function is limited to correcting legal mistakes.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Legal Error Correction Fact Re-evaluation Appellate Jurisdiction Limits imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARAVELLI SIMONE nato a PARMA il 01/04/1985 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27503/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, non confrontandosi l'imputato con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg.5 e ss. sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.