Ordinanza — n. 10973/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCIA PAOLO nato a ROMA il 04/02/1992 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27495/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per più fatti di evasione) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo d), al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di aumento per continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10973/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 27495/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per più fatti di evasione) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo d), al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di aumento per continuazione;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCIA PAOLO nato a ROMA il 04/02/1992 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27495/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per più fatti di evasione) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo d), al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di aumento per continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, non consentito dalla legge, non confrontandosi l'imputato con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, il secondo perché precluso, non essendo stato specificamente dedotto in appello, e il terzo perché meramente reiterativo di doglianze già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate (cfr., pagg.2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20