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Ordinanza — n. 10971/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10971/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGHORAB MOHAMED WAHID KAMAL SAYED (CUI 05LL5BF) nato il 17/12/2001 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27462/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di tentata evasione e danneggiamento) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di tentata evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg.2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione contravvenzione bagatellare infrazione privilegiata attenuazione della pena irresponsabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGHORAB MOHAMED WAHID KAMAL SAYED (CUI 05LL5BF) nato il 17/12/2001 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27462/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di tentata evasione e danneggiamento) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di tentata evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg.2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023