Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10970/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Issaoui Mohamed and Bahij Abderrazak inadmissible and ordered them to pay court costs. The applicants challenged a first-instance judgment regarding a crime under Art. 73 of the 1990 Decree-Law, arguing for acquittal under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that post-2017 procedural reforms limit cassation appeals to specific grounds like the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were specifically alleged by the applicants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/1990; Appeals to the Court of Cassation against sentencing judgments are admissible only for specific statutory grounds, and failure to allege these grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure specific grounds requirement sentencing judgment review procedural reforms 2017 censure procedurali censura formulata in modo carente ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
27451/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
27451/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ISSAOUI MOHAMED nato il 08/02/1994 BAHIJ ABDERRAZAK nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27451/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre