Ordinanza — n. 10969/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBASHI ESMERALT nato il 09/11/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27435/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata traduzione delle sentenza di primo e secondo grado e, quindi, alla nullità assoluta conseguente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10969/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 27435/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata traduzione delle sentenza di primo e secondo grado e, quindi, alla nullità assoluta conseguente;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBASHI ESMERALT nato il 09/11/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27435/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata traduzione delle sentenza di primo e secondo grado e, quindi, alla nullità assoluta conseguente;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque manifestamente infondato essendoci in atti, come peraltro implicitamente si evince dello stesso motivo di ricorso, la prova che l'imputato parla e conosce la lingua italiana in maniera tale da "consentirgli una consapevole partecipazione al processo e un pieno diritto di difesa" (così il ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove ;re 2023