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Ordinanza — n. 10968/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p. post-2017 reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Yoola Rachid inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a first-instance judgment regarding the lack of evaluation of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that post-2017 procedural reforms restrict appeals to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, or legal qualification errors, none of which were specifically alleged by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it fails to allege specific grounds limited to the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, as required by post-2017 procedural reforms.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural reforms 2017 specific grounds requirement sentencing judgment review censure procedurali divieto della reformatio in peius motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
27433/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
27433/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOULA RACHID nato il 29/09/1976 avverso la sentenza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27433/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2