Ordinanza — n. 10966/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATRANY KHALID nato il 03/10/1970 GRECA MERITAN nato il 08/01/1992 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27415/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit. e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, agli imputati è stato già riconosciuta la fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., e, quanto al secondo, perché del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATRANY KHALID nato il 03/10/1970 GRECA MERITAN nato il 08/01/1992 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27415/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit. e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, agli imputati è stato già riconosciuta la fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., e, quanto al secondo, perché del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.