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Ordinanza — n. 10964/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10964/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONIFACIO ROBERTO nato a MONZA il 26/09/1971 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27381/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsto dagli artt. 385 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti, alla pena inflitta e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena;

Regesto Legislator

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artt. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 10964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 1- 2 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti evasione all'obbligo di contribuzione ritiro della querela penale porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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artt. 385 cod. pen
27381/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsto dagli artt. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONIFACIO ROBERTO nato a MONZA il 26/09/1971 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27381/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsto dagli artt. 385 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti, alla pena inflitta e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 1- 2 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023.