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Ordinanza — n. 10963/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to confront the lower court's specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and conditional suspension, but the court found the appeal generic because it did not specifically confront the detailed reasoning of the Bologna Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront reasoning procedural dismissal conditional suspension denial attenuazione della pena condono delle spese procedurali evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27379/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena inflitta e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge in quanto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (ultimo foglio motivazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.