Ordinanza — n. 10962/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISONE MARIO nato a CERCOLA il 02/02/1968 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27349/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto quindi inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10962/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 27349/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto quindi inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISONE MARIO nato a CERCOLA il 02/02/1968 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27349/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto quindi inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.