Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to specify any of the limited grounds for cassation permitted after the 2017 procedural code reforms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically cite one of the limited grounds for review permitted by law, such as errors in the expression of the accused's will or the legal qualification of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO CARMINE nato a ANGRI il 08/05/1969 avverso la sentenza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27231/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminati i motivi di ricorso, relativo alla responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre