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Ordinanza — n. 10960/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-compliant with required specific arguments against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its lack of specific arguments against the lower court's reasoning. The appellant's request was deemed entirely generic because it failed to address or refute any specific points in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically refute the reasoning of the lower court; generic objections without concrete engagement with the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity procedural dismissal court of cassation domicilio all'estero assenza prolungata all'estero inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ALFONSO nato a NAPOLI il 04/01/1986 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27197/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato decotto alcunchè, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.