Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to confront sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337-635 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances, exclusion of recidivism, and increased punishment for continuation. The court rejected these arguments because they were generic, not permitted by law, and failed to objectively confront the specific reasoning and evidence evaluation in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must specifically confront the reasoning of the contested judgment; generic arguments seeking a re-evaluation of facts or proof are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPILI ANDREA nato a ROMA il 23/02/1972 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27142/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, all'aumento di pena inflitto per la continuazione; ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 6-7-8 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023