Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 2017 procedural code amendments regarding admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Belshaku Endri and Cinti Ivan inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants challenged a first-instance judgment regarding non-exoneration causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that post-2017 procedural reforms limit cassation appeals to specific grounds like the defendant's will or legal qualification, none of which were specifically argued by the petitioners.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, 448 comma 2-bis c.p.p.; Cassation appeals against sentencing judgments are admissible only for specific statutory grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be specifically pleaded.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal admissibility Criminal Procedure Code 2017 Non-exoneration causes Specific pleading requirement Sentencing judgment review Procedural reforms Italy Court costs and fines censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen.
27137/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
27137/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELSHAKU ENDRI nato il 20/12/1987 CINTI IVAN nato a BOLOGNA il 16/03/1961 avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27137/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2