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Ordinanza — n. 10955/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns non-appealable sentencing issues under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence for failure to apply statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such challenges are excluded from cassation review following legislative amendments, as appeals are limited to specific grounds like the expression of the accused's will or legal qualification of facts.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2-bis c.p.p.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they concern non-appealable grounds such as the application of statutory acquittal causes, which fall outside the limited scope of cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing decision review statutory acquittal causes criminal procedure code legislative amendment 2017 court costs and fine scope of cassation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
27088/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
27088/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERTANI NABIL nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27088/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023