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Ordinanza — n. 10954/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of hearing date in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived the scheduled hearing on May 11, 2023. The appellant, Domenico Mancuso, challenged a lower court ruling regarding intercepted conversations and criminal liability but failed to appear for the designated date. Consequently, the court rejected the procedural objection and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant explicitly waives the hearing date, thereby forfeiting the right to contest the judgment on the merits.

Parole chiave

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waiver of hearing inadmissible appeal criminal procedure court costs procedural default intercepted conversations criminal liability condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
27086/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
27086/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 09/06/1975 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27086/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità ed alla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate; Ritenuto il motivo inammissibile perché rinunciato all'udienza dell'il maggio 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.