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Ordinanza — n. 10953/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because it had been withdrawn. The appellant sought to challenge a second-instance judgment regarding criminal liability for a drug offense. The court ruled that since the appeal was no longer pursued, it could not be examined on merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: An appeal that has been withdrawn by the appellant is inadmissible and results in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawn appeal inadmissibility criminal liability drug trafficking procedural costs Cassa delle ammende second instance dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis c.p.p.
27052/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
art. 599 bis cod. proc. pen
27052/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARREMI DIONIS nato il 06/03/1989 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27052/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché rinunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.