Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacked specific grounds under Art. 448, para. 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment regarding the lack of dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that post-2017 procedural reforms limit cassation appeals to specific grounds, none of which were specifically alleged by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or legality of the penalty, and must be specifically alleged.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA SILVIA nato a LECCE il 03/05/1993 avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 26941/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20