Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for assault and resistance to a public official, arguing for non-prosecution due to minor facts and excessive sentencing. The court rejected these claims because the assault charge was prosecutable ex officio due to aggravating circumstances, and the other arguments were not specifically raised in the appeal or were too generic to confront the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or those not raised in the second instance are inadmissible, and ex officio crimes cannot be dismissed by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARIRI ABDELILAH nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 26675/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla procedibilità dell'azione per il reato di lesioni, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla eccessività della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, essendo il reato di lesioni nella specie perseguibile d'ufficio in ragione della circostanza aggravante contestata, e, quanto agli altri, perché non dedotti specificamente in appello (quello relativo al riconoscimento della causa di non punibilità ) ovvero non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo anche sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2