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Ordinanza — n. 10946/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and not challenging the original judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the facts, but the court found these arguments generic and unrelated to the original judgment's reasoning. Consequently, the court rejected the request to re-evaluate evidence or facts, upholding the lower court's decision on evasion.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must specifically challenge the reasoning of the contested judgment; generic requests to re-evaluate evidence or facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishability evasion crime procedural costs aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO SIMONE nato a ROMA il 26/03/2000 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 26443/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.