Italian court dismisses request for remittal due to failure to notify all parties including victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for remittal inadmissible because it lacked the mandatory notification to all parties, including the victim, as required by law. The applicant argued for remittal based on a negative media campaign but failed to provide specific reasons or follow proper procedural forms. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46, comma 4, cod. proc. pen.; A request for remittal to another judge is inadmissible if not formally notified to all parties, including the victim, and lacks specific, non-vague grounds for the transfer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ROSSOMANNO ANGELO nato a SATRIANO il 28/07/1979 trasmessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI con ordinanza del 20/11/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminata l'istanza di Angelo Rossomanbo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione, in relazione al procedimento a carico dell'istante per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposta senza l'osservanza delle forme, previste dall'art. 46, comma 4, cod. proc. pen. con notificazione a tutte le parti, ivi comprese le persone offesa dal reato, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere a riguardo alla qualità di parte in senso sostanziale e all'interesse ad opporsi, eventualmente, all'accoglimento della richiesta (Rv. 269448), adempimento che non trova equipollenti nella proposizione in udienza.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'istanza neppure indica ragioni — che non possono essere vaghe e indeterminate come quelle riconducibili alla negativa campagna di stampa, di cui l'istante sarebbe stato vittima - che potrebbero determinare la rimessione del processo ad altro giudice. Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere sore Il Pre