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Ordinanza — n. 10849/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints on facts, upholding criminal conviction for mafia association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Walter Schiavone's appeal inadmissible, ruling that his arguments constituted mere complaints on facts rather than legal errors. The court found that the lower court's assessment of the defendant's role in the mafia association and the timing of his cooperation were not illogical. Consequently, the conviction for mafia association was upheld, and Schiavone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise legal issues; mere complaints on facts or procedural choices unrelated to the appellant are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints on facts mafia association conviction Supreme Court jurisdiction procedural costs award appartenenza a una banda permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE WALTER nato a LORETO il 19/10/1981 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Walter Schiavone dato avviso alle parti; udita là relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e riprodotti con successiva memoria del 17 novembre 2023 intitolata "motivi nuovi", avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo, il ruolo dell'imputato nell'associazione camorristica, la tardività della collaborazione (la cui attenuante è stata, invece, riconosciuta) sono state ritenute ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomentazioni non manifestamente illogiche e, pertanto, incensurabili in questa sede. Né rilevano scelte processuali, a favore di altri imputati, sulla base di elementi giustificati da valutazioni in fatto non riferibili al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso