Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of merits without new legal arguments or violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already examined and rejected by the lower courts without raising new legal issues. The appellant challenged the conviction for incompatibility with non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the defense successfully argued that the defendant's violent and verbal conduct warranted punishment. The court held that the lower court's reasoning was sufficient and not subject to cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds or violations of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments non-punishment exception cassation review merits already decided reati violenti punibilità circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLI° POTITO nato a CERIGNOLA il 06/11/1982 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Digli° Potito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito senza incorrere in violazioni di legge e con argomenti privi di illogicità manifeste nel sostenere l'incompatibilità del fatto a giudizio rispetto alla causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce della rimarcata gravità della condotta materiale, coerentemente valorizzata in ragione del portato della violenza oppositiva, fisica e verbale, messa in atto dal ricorrente, con considerazioni che per quanto sintetiche, devono ritenersi adeguate ( in considerazione del più ampio portato argomentativo in cui si innestano) così da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.