Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mirko Chiarioni inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Genoa. The lower court had correctly addressed the defendant's claims regarding the habitual obstruction of Article 131 bis of the Penal Code and the existence of recidivism, finding them legally sound and free of logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARIONI MIRKO nato a GENOVA il 05/10/1984 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; -7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Chiarioni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel confermare l'intenzione oppositiva sottesa alla violente reazione decritta dall'imputazione, nel rimarcare l'abitualità ostativa all'applicabilità dell'art 131 bis cp al caso di specie, nel confermare la riscontrata sussistenza degli estremi utili alla ritenuta configurabilità della recidiva contestata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.