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Ordinanza — n. 10846/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to inadequate grounds regarding contested recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Samouh Tarik inadmissible. The sole grievance concerned the alleged existence of recidivism, which the court found to be inadequately grounded in the lower court's decision. The appellate judgment was deemed sufficiently motivated and free of legal violations, rendering the merit review non-censurable.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only grievance inadequately attacks the lower court's finding on recidivism, which stands as sufficiently motivated and free of legal violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism grounds inadequacy sufficient motivation standard non-censurable judgment procedural dismissal recidiva impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMOUH TARIK nato il 20/12/1983 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Samouh Tarik avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, attinge in termini evidentemente inadeguati la sentenza impugnata che, senza incorrere in violazioni di legge, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.