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Ordinanza — n. 10843/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited grounds and lack of specific proof renewal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's judgment regarding criminal liability and evidentiary gaps, but the court found the first ground merely repetitive of merits already decided and the second too generic without a specific request for new evidence. Consequently, the appeal was rejected because the cited grounds were not permitted under the law for a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if grounds are merely repetitive of merits already decided or lack the specificity required for a request of evidence renewal.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal repetitive grounds evidence renewal procedural costs criminal liability specificity requirement aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARI ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 09/02/1960 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lattari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, peraltro nei contenuti circoscritto al solo giudizio di responsabilità inerente all'evasione contestata all'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo, in termini di marcata genericità, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, non dettagliata nei suoi contenuti nè espressamente correlata ad una rinnovazione istruttoria sollecitata in appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.