Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Barnaba inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the defense's arguments regarding mental capacity and other issues with legally sound reasoning. The court ruled that the appeal merely repeated these already-disputed points without raising new grounds, making it non-syndicable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the court of first instance on legally correct grounds are inadmissible as they lack novelty and do not justify a second review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Barnaba avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al vizio totale di mente prospettato dalla difesa, escluso dalla sentenza gravata con apprezzamento di merito che deve ritenersi, per le predette ragioni, non sindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.