Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because personally filed without required special bar defense signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant without the mandatory signature of a defense attorney from the Special Bar. The defendant argued for personal submission, but the court emphasized that appeals must be signed by qualified special bar attorneys due to the case's technical complexity. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by defense attorneys from the Special Bar and cannot be personally filed by the party, ensuring procedural regularity for complex legal reviews.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal admissibility Special Bar defense attorney Personal filing prohibition Procedural regularity requirement Inadmissible appeal sanction requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI GERARDO nato a CERIGNOLA il 02/10/1968 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdete-avviscreffe-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto da ricorso personale da Gerardo Carlucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, non rilevando al fine l'autentica di firma apposta in calce dall'avvocato Domenico Marinaro, che, a prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell'atto al detto difensore; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de