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Ordinanza — n. 10832/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal reasoning and failure to cite relevant case law. The appellant challenged a lower court's decision regarding a declaratory ruling and criminal liability, arguing for procedural errors. The court rejected these claims because the censure lacked precise legal grounds and did not adequately reference the motivation of the contested act.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 372 cp; Art. 129 cpp: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific legal grounds and fails to cite relevant case law, resulting in a defect of motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds failure to cite case law defect of motivation procedural requirements false dichiarazioni senza giuramento esame delle censure formali disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 372 cp
Art. 129 cpp
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLI MAURIZIO nato a CASALE MONFERRATO il 30/07/1968 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Carelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, risolvendosi in un apodittico difetto di motivazione inerente alle ragioni per le quali nel caso non si è proceduto alla declaratoria di cui all'ad 129 cpp senza mai indicare i momenti di giudizio a tal fine pretermessi dalla Corte del merito che per contro, con riguardo alla ritenuta responsabilità ex art 372 cp ascritta all'imputato appare connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.