Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of reasoning not covered by Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a plea-bargain sentence by alleging generic defects in the court's reasoning that did not fit the specific violations listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such vague complaints regarding undefined motivation failures are not admissible grounds for cassation under the current legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal alleging generic defects in reasoning that do not correspond to the specific statutory violations listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMBUYA DANIEL nato il 19/03/1988 avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato-avviso-alie-pai:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dumbuya Daniel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diversi dalle violazioni di legge espressamente e tassativamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, violazioni tra le quali non possono di certo annoverarsi i rilievi addotti con l'odierna impugnazione che in termini di assoluta genericità denunziano non altrimenti definiti difetti di motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024.