Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds regarding criminal convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Belardo Rocco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resisting a public official and personal injuries, arguing against the exclusion of passive resistance and the application of recidivism. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the appellate court had provided logical and coherent reasoning on all contested points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.; Appeals based on manifestly unfounded and generic grounds are inadmissible, requiring specific factual or legal arguments to overcome the presumption of correctness of the lower court's motivated decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Belardo Rocco, nato a Caserta il 06/09/1975 avverso la sentenza del 05/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione agli artt. 576, n.1, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, invero, che in relazione alla integrazione della fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale ed, in particolare, alla esclusione della ipotesi di mera resistenza passiva, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità del reato di lesioni personali e della circostanza di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., la censura risulta generica ed, in ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, specialmente, all'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, alla inconfigurabilità di quest'ultima e alla congruità della pena, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d