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Ordinanza — n. 10827/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to sufficient and non-illogical reasoning in the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Lenti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court's sentencing decision was upheld because it contained sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defendant's defenses. Consequently, the Court found no grounds to review the merits of the case at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and adequately examines the defendant's arguments, rendering the substantive review non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning standard non-illogical motivation sentencing review limits procedural costs award attenuazione della pena proporzionalità della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NICOLA (CUI 060MFDY) nato a LIVORNO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - / letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Lenti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento punitivo guado di contro la stessa appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.