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Ordinanza — n. 10826/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10826/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanella Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 21/02/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inammissibile in quanto propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, afferenti alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 10826/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanella Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 21/02/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inammissibile in quanto propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, afferenti alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale;

Parole chiave

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censura costituzionale ricusazione del pubblico ministero consumo di canapa censure procedurali impugnazione della cancellazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Considerato che tale motivo risulta, altresì, manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con congrua, corretta ed esaustiva motivazione - ha ritenuto pienamente integrato il delitto di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanella Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 21/02/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inammissibile in quanto propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, afferenti alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale;

Considerato che tale motivo risulta, altresì, manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con congrua, corretta ed esaustiva motivazione - ha ritenuto pienamente integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., alla luce della riscontrata sussistenza degli estremi costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato ( avendo messo in luce il portato della relativa, consapevole, condotta oppositiva realizzata dall'imputato senza fermarsi all'alt intimatogli degli agenti mettendo in atto un tentativo di fuga realizzato tramite una guida altamente pericolosa, terminata peraltro con un impatto con altro veicolo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President