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Ordinanza — n. 10824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticisms of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Russo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant criticized the lower court's handling of the crime under Article 385 of the Penal Code and other legal points. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting the appellate court's logical and coherent reasoning on all contested issues.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 276 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the criticisms raised against the lower court's reasoning are manifestly unfounded and generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic criticism criminal procedure procedural costs pena pecuniaria sospesa esame delle censure formali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 276 cod. proc. pen.
1 e 2 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 276 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
1 e 2 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr.
art. 385 cod. pen
art. 276 cod. proc. pen
1 e 2 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 276 cod.
art. 131-bis cod. pen
1 e 2 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russo Giuseppe, nato a Cerignola il 20/12/1980 avverso la sentenza del 31/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa ( OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che in relazione alla integrazione del reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento psicologico, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 276 cod. proc. pen., la censura oltre a risultare generica - così come lo era quella contenuta nell'atto di appello - appare in ogni caso apertamente smentita dal corretto argomentare speso dal giudice del gravame nel riscontrare la sussistenza della fattispecie contestata (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de