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Ordinanza — n. 10822/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10822/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Concetta Alberti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contrastare il giudizio inerente alla conferma della ritenuta recidiva è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10822/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza revisione della sentenza penale motivazione sufficiente impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Concetta Alberti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contrastare il giudizio inerente alla conferma della ritenuta recidiva è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.