Criminal appeal dismissed as inadmissible for repetitive arguments already properly addressed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Talbi Tarek inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the arguments regarding the justification under Article 54 of the Penal Code and rejected them with legally sound reasoning. Consequently, the appellate court dismissed the request, ruling that the new submissions were merely repetitions of previously disallowed points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 54 cp; An appeal is inadmissible if it contains arguments that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI TAREK nato il 10/09/1987 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Talbi Tarek avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli estremi giustificativi della rivendicata applicabilità alla specie della causa di giustificazione di cui all'art.54 cp, rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.