Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10821/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repetitive arguments already properly addressed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Talbi Tarek inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the arguments regarding the justification under Article 54 of the Penal Code and rejected them with legally sound reasoning. Consequently, the appellate court dismissed the request, ruling that the new submissions were merely repetitions of previously disallowed points.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 54 cp; An appeal is inadmissible if it contains arguments that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments Article 54 Penal Code justification defense Court of Cassazione necessità ordinanza di necessità incostituzionale rigore per motivi familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cp
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI TAREK nato il 10/09/1987 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Talbi Tarek avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli estremi giustificativi della rivendicata applicabilità alla specie della causa di giustificazione di cui all'art.54 cp, rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.