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Ordinanza — n. 10820/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded factual criticisms and lack of specific proof errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ramos Bido Luis Miguel inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found his factual criticisms to be manifestly unfounded and lacking specific indications of probative distortions. Consequently, the court upheld the lower court's judgment as logically coherent and fully supported by the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Appeals based on general factual re-evaluation without specific proof errors are inadmissible as manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded criticisms factual re-evaluation probative distortions Cassa delle ammende procedura di ricusazione rinuncia al dibattimento orale legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ramos Bido Luis Miguel, nato in Repubblica Dominicana il 09/10/1992 avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza dì condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure in fatto e manifestamente infondate;

Considerato, invero, che il ricorrente prospetta una ricostruzione della vicenda in fatto che per un verso si fonda su una complessiva rivalutazione delle fonti di prova non consentita in questa sede vieppiù se, come nella specie, avulsa dalla puntuale indicazione di effettivi e decisivi travisamenti probatori e, per altro verso , che appare smentita dal tenore della decisione impugnata avendo la Corte territoriale offerto una lettura logica, coerente e puntuale del complessivo impianto probatorio apprezzato a sostegno del confermato giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) in linea con i tratti costitutivi del reato contestato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso