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Ordinanza — n. 10818/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court's assessment of offense severity precludes review of non-prosecution clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gentileschi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had correctly identified that its refusal to apply the non-prosecution clause under Article 131-bis of the Penal Code was based on a substantive assessment of the offense's severity and lack of urgent reasons for removal. Since this judgment involved a review of the merits of the conduct, it falls outside the scope of admissible cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the non-application of the non-prosecution clause is inadmissible when the lower court's decision rests on a substantive assessment of the offense's severity and the absence of urgent reasons, as such judgments cannot be reviewed for lack of application of the law.

Parole chiave

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non-prosecution clause Article 131-bis substantive assessment inadmissible appeal merits review Criminal Procedure Code Court of Cassazione cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gentileschi Gabriele, nato a Pietrasanta il 03/11/1995 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con il quale si contrasta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione congrua e, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha considerato quale motivo ostativo al riconoscimento di detta causa di non punibilità la non tenuità dell'offesa, in considerazione dell'assenza di ragionevoli giustificazioni o motivi d'urgenza a sostegno dell'allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione, il tutto a conferma di un giudizio di merito sul portato oggettivo della condotta, ritenuto incompatibile alla rivendicata applicazione dell'art 131 bis, che così motivato non può essere sindacato in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente