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Ordinanza — n. 10817/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for resistance to public official due to lack of specific distortion findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for resistance to a public official, arguing the crime was not properly configured. The court rejected this because the first instance judge had already thoroughly evaluated the evidence, including threats of assault with a razor, and found no specific distortions in the record to warrant review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible if the lower court's reasoning is not vitiated by specific distortions of the evidence or manifestly illogical conclusions, as the appellate court must limit itself to verifying the absence of such errors.

Parole chiave

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resistance to public official criminal appeal inadmissibility specific distortion requirement Cassazione ordinanza manifestly illogical conclusion atti impugnabili motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Deligia Mattia, nato a Cagliari il 09/05/1982 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che le doglianze dedotte con il ricorso sono inammissibili, in quanto dirette a replicare profili di censura - afferentialla configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, peraltro sulla base di una rivalutazione delle risultanze probatorie, non ammessa in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti;

Considerato che tali censure risultano, altresì, manifestamente infondate, dal momento che la Corte d'appello - con adeguata ed esaustiva motivazione, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha ritenuto pienamente integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendo stato accertato come il ricorrente avesse posto in essere una condotta dal chiaro tenore intimidatorio, minacciando di aggredire gli agenti con una lametta, al fine di non consentire agli stessi di ricondurlo nella propria cella ( circostanza confermata dal teste Pilurzo e contrastata inadeguatamente dal ricorso ribadendo argomenti già superati in modo non manifestamente illogico dalla Corte del merito);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid