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Ordinanza — n. 10816/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding conditional suspension denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lina Scapecchi inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The court found the appeal contradicted the first-instance denial of conditional suspension because the appellate judgment lacked specific reasons on this point and failed to address the issue raised in the appeal. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was condemned to pay expenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it contradicts the denial of conditional suspension in terms eccentric to the devolved judgment, which must contain specific grounds on the point.

Parole chiave

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conditional suspension denial inadmissible appeal eccentric terms appellate judgment grounds Code of Criminal Procedure motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAPECCHI LINA nato a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA il 19/05/1952 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lina Scapecchi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il diniego della sospensione condizionale in termini eccentrici al devoluto in appello ( che non conteneva motivi sul punto) e allo stesso tenore della sentenza gravata che in linea con i motivi di appello non affronta il tema ( si che la frase riportata dal ricorso va ascritta alla decisione di primo grado, come detto non impugnata in parte qua con il gravame di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.