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Ordinanza — n. 10815/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Astuto Gennaro inadmissible due to the generic and non-specific nature of his arguments. The appellant claimed the lower court's sentencing lacked proper motivation, but the court found the original decision sufficiently reasoned based on a linear reading of facts and a precise review of defenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal alleging a defect in the reasoning of a judgment is inadmissible if the challenged decision is adequately argued based on a linear reading of the facts and a precise scrutiny of the defense's submissions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Defect of Motivation Sentencing Review Generic Arguments ammenda pagamento dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Astuto Gennaro, nato a Torre del Greco il 24/07/1979 avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce - peraltro in maniera del tutto generica oltre che aspecifica- il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata risulta, sul punto, immune da censure perchè adeguatamente argomentata all'esito di una lettura lineare delle emergenze acquisite e di un puntuale scrutinio dei rilievi difensivi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05