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Ordinanza — n. 10814/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for violence and intimidation against public officials under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Filippo Annoscia inadmissible. The appellant challenged his conviction for violence and intimidation against a public official, arguing errors in the application of Articles 336 and 337 of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 336, 337 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal violence against public official intimidation offense repetitive arguments Cassazione Roma violenza o minaccia contro le autorità reati violenti pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Considerato, invero, che - quanto al primo motivo, con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
Considerato, invero, che - quanto al primo motivo, con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Annoscia Filippo, nato a Bari il 14/10/1973 avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;

Considerato, invero, che - quanto al primo motivo, con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. - la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto de quo, dal momento che risultava accertato come la condotta violenta del ricorrente, consistita in calci e pugni, fosse finalizzata a far sì che il pubblico ufficiale desistesse dal tentativo di fermo ed identificazione; che - quanto al secondo motivo, afferente all'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen., e al vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato - la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto integrato il predetto reato giacché la condotta del ricorrente, alla luce delle risultanze probatorie, era consistita nel proferire espressioni intimidatorie volte a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiqi