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Ordinanza — n. 10813/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeals on sanctions as lower court adequately addressed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by the Caniglia brothers inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's sanctioning treatment and refusal of generic measures, but the court found their arguments generic. Since the Court of Appeal had already provided reasons for its decision, the court ruled no manifest illogicality or contradiction existed.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific; generic challenges to a lower court's reasoning that has already been adequately addressed are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument sanctioning treatment manifest illogicality court costs attenuazione libera della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANIGLIA SALVATORE nato a CATANIA il 04/02/1982 CANIGLIA ANTONINO nato a CATANIA il 14/07/1994 CANIGLIA MARIO nato a CATANIA il 06/06/1995 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA lette 11 ricorsp propostp nell'interesse di Caniglia Salvatore, Caniglia Antonino e Caniglia Mario avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unica censura - relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche - è generica, posto che nella motivazione su tale aspetto, sia pur sinteticamente, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione (si veda pg.5), rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; , ritenuto, pertanto, che ri ricorsi) devgéssere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. t Dichiara inammissibile l ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente