Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10812/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic and unfounded criticisms regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Santoro Giacomo inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing against the denial of non-punishability under Article 131-bis and the severity of sanctions. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical and coherent, and the appeal failed to provide specific positive elements required to support the requested mitigating circumstances or non-recidivism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic and unfounded criticisms regarding the denial of non-punishability or the application of sanctions are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection non-punishability defense Article 385 Penal Code Article 131-bis Penal Code mitigating circumstances recidivism disapplication sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Santoro Giacomo, nato a Messina il 22/01/1984 avverso la sentenza del 15/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla impossibilità di qualificare la condotta tenuta come mera violazione di una prescrizione inerente agli obblighi imposti (cfr. pagg. 2 e 3, pto.

III della sentenza impugnata); che, in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4, pti. III e IV della sentenza impugnata), ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate e alla disapplicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d