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Ordinanza — n. 10811/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic; appellate court's reasoning on recidivism lacks logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Alonzo Andrea inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Second Instance Court's recognition of recidivism, but the Court found the objection generic because the appellate court had already provided sufficient, albeit brief, reasoning. Consequently, the Court ruled that no manifest illogicality or contradiction existed in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the complaint is generic and the lower court's reasoning, though brief, does not exhibit manifest illogicality or contradiction.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Recognition Generic Appeal Objection Inadmissibility Standard Manifest Illogicality Court of Cassazione Procedural Costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONZO ANDREA nato a CATANIA il 24/10/1992 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alonzo Andrea avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unica censura - relativa al riconoscimento della recidiva - è generica, posto che nella motivazione su tale aspetto, sia pur sinteticamente, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente