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Ordinanza — n. 10810/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new legal grounds and unfounded generic criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Scuderi Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding excessive sentencing increases and the denial of general mitigating circumstances, but these grounds were not raised in the prior appeal. The court rejected the claims as manifestly unfounded and generic, noting the lower court's logical reasoning regarding the absence of positive value elements.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals based on new legal grounds or manifestly unfounded generic criticisms are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal new legal grounds manifestly unfounded generic criticisms procedural costs sentencing increase mitigating circumstances pena massima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Scuderi Massimo, nato a Catania il 05/03/1991 avverso la sentenza del 26/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso introduce una violazione di legge - inerente all'eccessività dell'aumento operato a titolo di continuazione - che non è stata dedotta con l'atto di appello e, pertanto, tale censura non può essere proposta per la prima volta in questa sede; che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato, là dove il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tali fini, senza tralasciare la valutazione delle considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec