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Ordinanza — n. 10809/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on sentencing as it lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10809/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Romano Jonathan inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first instance court's sentencing and refusal of generic measures, but the appellate court had already provided sufficient reasoning in its judgment. The Supreme Court found the appeal generic because it failed to identify specific legal errors or contradictions in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if it is merely generic and fails to point out specific grounds of illegality or contradiction in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility sentencing review standards Corte di Cassazione procedure lack of specific grounds court costs and fines attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO JONATHAN nato a CATANIA il 22/03/1995 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Romano Jonathan avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unica censura - relativa alla quantificazione della pena ed al diniego delle generiche - è generico, posto che nella motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente