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Ordinanza — n. 10807/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on equivalence grounds as lacking specific legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Saccomanno inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's judgment on equivalence of circumstances, but the sole ground raised was deemed generic. The court ruled that the lower court's brief reasoning adequately addressed the arguments without manifest illogicality or contradiction, thus satisfying the admissibility threshold.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a judgment on equivalence of circumstances is inadmissible if the sole ground of criticism is generic and fails to demonstrate a specific legal error or manifest illogicality in the court's reasoning.

Parole chiave

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equivalence of circumstances inadmissible appeal generic ground of criticism manifest illogicality Corte di Cassazione procedural admissibility costs of proceedings motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOMANNO AGOSTINO nato a SASSUOLO il 17/11/2000 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Saccomanno Agostino avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unica censura, relativa al giudizio di equivalenza tra le circostanze, è generico, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente